Regolamento interno

della Comunità Cristiana Evangelica di Bergamo,
approvato dall'Assemblea straordinaria del 22 gennaio 2006;
modificato
dall'Assemblea straordinaria del 29 maggio 2022.
 
 

PREMESSA

La Comunità Cristiana Evangelica di Bergamo, sorta in forma in­dipendente agli inizi del XIX secolo (esattamente nel 1807), negli anni Venti del secolo successivo decise di entrare a far parte della Chiesa Evangelica Valdese. Le trattative condotte si conclusero con la lettera del Presidente del Consiglio della Comunità, signor Roberto Steiner, al Mo­deratore della Tavola valdese, in data 18 aprile 1934, e con la risposta del Moderatore, pastore V. Alberto Costabel, in data 2 maggio 1934. A que­ste due lettere fu riconosciuto il valore di una Convenzione, sulla base della quale il Sinodo del 1934 assunse la seguente delibera:

Il Sinodo Valdese, nel momento in cui la Comunità di Bergamo entra a far parte della unità delle Chiese Valdesi, mentre augura che questa fu­sione di forze evangeliche segni, nella città di Bergamo, una sempre più intensa affermazione di testimonianza, di vita evangelica, rivolge a questi nostri fratelli, che ora più strettamente divengono tali, il più affettuoso saluto di benvenuto (art. X).

Il Sinodo dell'anno successivo deliberò inoltre:

Il Sinodo, visto il parere favorevole della Tavola, riconosce, in base agli art. 4 e S dei Regolamenti Organici, l'autonomia della Chiesa di Bergamo (art. 21).

Confluendo nella Chiesa Evangelica Valdese, la Comunità Cristia­na Evangelica di Bergamo dichiarò di «riconoscere le basi fondamentali e le discipline che regolano la vita delle Chiese valdesi», discostandosi tuttavia dall'applicazione di alcuni articoli di dette discipline (richiamate con le sigle R0.2, R0.3, R0.4/V), allo scopo di conservare alcune caratteristiche ecclesiologiche sue proprie, e in primis la distinzione fra Membri di chiesa di parte sviz­zera e Membri di chiesa di parte italiana, con Assemblee separate per al­cune incombenze.

Ciò fu confermato nel "Regolamento interno" che la Comunità si diede successivamente, e da ultimo con delibera della propria Assemblea Generale del 1988: regolamento dichiarato del resto modificabile dall'Assemblea su proposta del Consiglio (art. 10).

Intanto, fra i Membri di chiesa di parte italiana venivano via via in­clusi quanti si aggregavano alla Comunità, indipendentemente dalla ri­spettiva nazionalità di origine.

Nel 1993 fu elaborato da un'apposita commissione un nuovo pro­getto di "Regolamento interno", che però non giunse all'esame dell'Assemblea. Quest'ultima, tuttavia, nel 2001 modificò alcuni articoli per rendere possibile ciò che la mutata composizione della Comunità sug­geriva, vale a dire l'inserimento di una rappresentanza africana nel Consi­glio di chiesa.

Il Sinodo del 1997 riconobbe al Consiglio di chiesa, che perseguiva e persegue congiuntamente i fini istituzionali di culto, istruzione e assi­stenza, il carattere di "Ente ecclesiastico autonomo nel quadro dell'Ordinamento valdese"; e a seguito di ciò a detto Consiglio fu ricono­sciuta la personalità giuridica civile da parte del Ministero dell'Interno, in data 28 gennaio 1999.

Nel 2004 furono interpellati tutti i membri di Chiesa di parte svizze­ra circa l'opportunità di mantenere distinti gli elenchi dei membri di chie­sa e le assemblee, ed essi, in maniera quasi plebiscitaria, riconobbero l'opportunità della unificazione tanto degli elenchi quanto delle assemble­e, segnalando al tempo stesso l'opportunità che l'elenco facesse menzione della loro condizione di cittadini svizzeri residenti in Italia, ai meri fini del riconoscimento delle loro associazioni da parte delle autorità elveti­che.

Tutto ciò premesso, l'Assemblea, debitamente convocata in seduta straordinaria in data 22 gennaio 2006, approva il seguente

 

Art. 1.- La Comunità Cristiana Evangelica di Bergamo [d'ora in poi: Co­munità], entrata a far parte dell'unità delle Chiese valdesi nel 1934 (in se­guito ad apposita Convenzione con la Tavola e alla conseguente delibera del Sinodo dello stesso anno), conserva la sua denominazione particolare di Comunità Cristiana Evangelica di Bergamo, alla quale è aggiunta la dicitu­ra Chiesa Valdese, così che essa viene identificata come Comunità Cristia­na Evangelica di Bergamo (Chiesa Valdese).

Art. 2.- La Comunità è stata riconosciuta come chiesa autonoma dal sinodo del 1935, e mantiene tale qualifica, con i diritti e i doveri che ne conseguo­no, finché la sua composizione e la sua struttura rispondono ai requisiti pre­visti dagli articoli. 9 e 10 del R0.4/77 (Regolamento sulle chiese locali val­desi, approvato con l'articolo 12/SI/1977).

Art. 3.- L'iscrizione dei membri nei registri della Comunità avviene con­formemente a quanto stabilito dal R0.2/77 (Regolamento sulle persone nel­la chiesa, approvato con l'articolo O/SI/1977), indipendentemente dalla lo­ro nazionalità d'origine. I cittadini svizzeri sono elencati con l'annotazione "CH" (Cittadinanza e Passaporto Svizzero), ai fini specificati nella Premes­sa. Nella compilazione annuale degli elenchi dei membri di chiesa, si speci­ficherà in apertura il significato di questa sigla.

Art. 4.- La Comunità è retta da un'Assemblea, la cui composizione e attri­buzioni sono tutte quelle finora esercitate rispettivamente dall'Assemblea di Parte Italiana, dall'Assemblea di Parte Svizzera e dall'Assemblea Gene­rale, conformemente al capitolo III del citato R0.4/77.

Art. 5.- La Comunità è amministrata da un Consiglio di Chiesa, di cui fan­no parte con voce deliberativa i pastori e i diaconi adibiti dalla Tavola alla cura della chiesa, nonché gli anziani e i diaconi eletti dall'Assemblea. Tre di questi, indipendentemente dal fatto che siano anziani o diaconi, devono essere scelti, ove possibile, fra i membri di chiesa contraddistinti dall'annotazione "CH" di cui all' art.3. Con voce consultiva partecipano alle sedute del Consiglio i candidati al mi­nistero addetti alla chiesa, e un rappresentante della scuola domenicale, dei predicatori locali e delle altre attività settoriali.

Art. 6.- Gli anziani e i diaconi sono eletti dall'Assemblea nel numero complessivo di otto. Gli anziani e i diaconi sono eletti di cinque anni in cinque anni, ma non più di tre volte consecutivamente (cfr art. 15,16,17 del R0.3/79 e art.30 del R0.4/77).

Art. 7.- Ogni anno il Consiglio elegge nel suo seno il presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere.

Art. 8.- Il presente Regolamento può essere modificato dall'Assemblea, in seduta straordinaria, su proposta del Consiglio di chiesa.

Art. 9.- Per quanto non diversamente specificato nel presente Regola­mento, si fa riferimento alle disposizioni dei citati R0.2/77, R0.3/77 e R0.4/77, che vengono allegati al presente Regolamento e ne costituisco­no parte integrante.

Art. 10.- (norma transitoria) - I Consiglieri "di parte svizzera" in carica al momento dell'approvazione del presente Regolamento, sono considera­ti eletti nel loro ufficio da quello stesso giorno, indipendentemente dall'anno della loro cooptazione, ed iniziano il primo dei tre possibili quinquenni di cui all'art. 6. I Consiglieri "di parte italiana" in carica al momento dell'approvazione del presente Regolamento, concludono il loro mandato quinquennale in corso alla sua naturale scadenza, ed il medesimo andrà considerato quale primo dei tre quinquenni possibili a norma dell'art 6.

 

Sono qui aggiunti gli stralci del R0.2 (capitoli I e III), R0.3 (capitolo III) ed R0.4 (capitoli III e IP), da considerarsi parte integrante del Re­golamento.

 

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