Statuto
Approvato dall'assemblea costituente dei Soci del 5 marzo 1993; aggiornato dalle assemblee straordinarie del 4 ottobre 1997, del 19 maggio 2000, del 20 maggio 2006 e del 24 settembre 2018.
Art. 1 - È costituita una libera associazione senza fini di lucro denominata “CENTRO CULTURALE PROTESTANTE” con sede in Bergamo, Via Torquato Tasso 55; la sua durata è illimitata.
Art. 2 - L’associazione è laica, non si propone fini confessionali ed è aperta a tutti coloro che ne condividono gli scopi.
Art. 3 - Il CENTRO ha come scopo:
a) la promozione dei diritti umani, religiosi e culturali nella prospettiva dell’interculturalità e dell’interreligiosità in modo non esclusivo;
b) la conoscenza e lo studio del pensiero e della storia religiosa, civile e sociale del protestantesimo, con riferimento anche al dibattito attuale;
c) lo studio e la conoscenza dei movimenti di riforma in Italia;
d) lo studio e l’approfondimento dei testi biblici secondo un approccio culturale.
e) corsi di istruzione, aggiornamento e formazione del personale della scuola;
f) ogni altra iniziativa di formazione e informazione per operatori sociali e sanitari, anche in collaborazione con istituzioni, enti e soggetti pubblici e privati.
Art. 4 - Il CENTRO persegue i suoi scopi mediante:
a) cicli di conferenze, convegni, dibattiti, corsi, esposizioni, viaggi di studio, concerti e ogni altro mezzo ritenuto idoneo;
b) la promozione di pubblicazioni, periodiche e non;
c) la creazione, lo sviluppo e la messa a disposizione dei soci e del pubblico di una biblioteca il cui regolamento di funzionamento sarà predisposto dal Consiglio Direttivo;
d) l’istituzione di rapporti, scambi di pubblicazioni, abbonamenti e incontri con altre associazioni, centri culturali ed enti che perseguano scopi affini;
e) la partecipazione, sotto qualsiasi forma, con altri enti e associazioni culturali, a manifestazioni aventi finalità che rientrino, totalmente o parzialmente, in quelle del CENTRO.
Art. 5 - Il CENTRO provvede al conseguimento dei propri scopi con le quote associative dei soci, con gli abbonamenti a sue determinate attività, con i doni di singole persone e con i contributi di enti pubblici e privati.
Art. 6 - È compito del Consiglio Direttivo ricercare idonee forme di finanziamento anche attraverso la sensibilizzazione ai fini perseguiti dal CENTRO.
Art. 7 - Il numero dei soci è illimitato.
Art. 8 - Il CENTRO è composto da:
a) soci effettivi che condividendo le finalità del CENTRO, fanno domanda di associazione, versano la quota di associazione e partecipano alla vita del CENTRO, godendo del diritto di voto se in regola con la quota sociale annuale;
b) soci onorari, scelti tra le persone particolarmente benemerite rispetto alle finalità del CENTRO e nominati dall’assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo; essi sono dispensati dal pagamento della quota associativa ma godono degli stessi diritti dei soci effettivi.
Art. 9 - I nuovi soci sono presentati dal Consiglio Direttivo in sede di apertura dell’assemblea ordinaria. Essa si pronuncia sulla loro ammissione. I nuovi soci iniziano a esercitare il diritto di voto subito dopo la loro ammissione.
Art. 10 - La decadenza non volontaria di un socio deve essere ratificata dell’assemblea ordinaria.
Art. 11 - L’assemblea è costituita dai soci effettivi che hanno diritto di voto se in regola con il pagamento della quota di associazione e dai soci onorari che hanno sempre diritto di voto.
Art. 12 - Le assemblee possono essere ordinarie o straordinarie e sono convocate dal Consiglio Direttivo quando questo lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un quinto dei soci in regola con il pagamento della quota sociale. Luogo, data, ora e ordine del giorno devono essere comunicati ai soci per iscritto almeno quindici giorni prima della data delle assemblee stesse.
Art. 13 - Le assemblee in prima convocazione sono valide se è presente almeno il 50 per cento dei soci; in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti. La seconda convocazione è indetta non meno di due ore dopo la prima.
Art. 14 - Le delibere delle assemblee ordinarie sono prese a maggioranza assoluta dei soci presenti aventi diritto di voto; le delibere delle assemblee straordinarie sono prese con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti aventi diritto di voto.
Art. 15 - Le assemblee sono presiedute da un socio eletto dall’assemblea, mentre il segretario del Consiglio Direttivo ne redige i verbali che, dopo l’approvazione, dovranno essere sottoscritti da entrambi.
Art. 16 - L’assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno e non oltre sei mesi dalla chiusura dell’anno sociale.
Essa delibera:
a) sulla relazione annuale predisposta dal Consiglio Direttivo;
b) sul bilancio consuntivo e su quello preventivo nonché sulla relazione del revisore dei conti;
c) sulle linee del CENTRO, conferendo appositi mandati al Consiglio Direttivo;
d) sulle convenzioni che impegnano il CENTRO verso terzi;
e) sull’ammontare delle quote sociali;
f) sull’ammontare di eventuali abbonamenti per specifiche attività del CENTRO o di demandarne la definizione al Consiglio Direttivo;
g) sull’ammissione e sulla eventuale decadenza non volontaria dei soci;
h) sulla nomina di soci onorari su proposta del Consiglio Direttivo:
i) sul numero dei componenti del Consiglio Direttivo, da cinque a sette;
l) sull’elezione, a scrutinio segreto, dei componenti del Consiglio Direttivo, da cinque a sette;
m) sulla nomina di eventuali commissioni eleggendo o demandando al Consiglio Direttivo la nomina dei componenti; ne discute, conseguentemente, le relazioni;
n) su eventuali regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo.
Art. 17 - L’assemblea straordinaria delibera:
a) sulle questioni di carattere istituzionale e patrimoniale del CENTRO;
b) sulle modifiche allo statuto;
c) sull’eventuale scioglimento dell’associazione
Art. 18 - Il CENTRO è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da cinque a sette persone elette a scrutinio segreto dall’assemblea ordinaria fra i soci del CENTRO in regola con l’iscrizione; ogni consigliere dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Art. 19 - Il Consiglio nomina nel suo interno il presidente, il vicepresidente, il cassiere, il segretario; può nominare inoltre i responsabili dei diversi settori di attività del CENTRO, scelti al suo interno o tra gli altri soci. Di questi il Consiglio informerà l’assemblea, sia della nomina sia sulla loro attività.
Art. 20 - Il presidente, o in sua vece, il vicepresidente, ha la rappresentanza legale del CENTRO verso terzi e in giudizio, firma gli atti e la corrispondenza ed esegue le deliberazioni del Consiglio in conformità e nei limiti dei mandati ricevuti dall’assemblea.
Art. 21 - Il Consiglio è responsabile della conservazione del patrimonio sociale, sovrintende alla gestione ordinaria e straordinaria delle attività del CENTRO, cura i rapporti con altri enti, convoca le assemblee, presenta annualmente all’assemblea ordinaria una relazione scritta morale e finanziaria in ordine alle attività e alle finalità del CENTRO. Predispone l’elenco dei nuovi soci da presentare all’assemblea ordinaria in vista della loro ammissione. Prende atto della decadenza volontaria dei soci e provvede alla cancellazione dei soci che, per due anni consecutivi, non hanno versato la quota di iscrizione.
Art. 22 - Il Consiglio si riunisce su convocazione del presidente o di almeno tre consiglieri che ne facciano richiesta. Esso è validamente riunito allorché è presente la maggioranza dei consiglieri. Delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti; in caso di parità dei voti, la delibera si intende approvata quando riceve il voto favorevole del presidente.
Art. 23 - I consiglieri svolgono la loro opera a titolo gratuito.
Art. 24 - Il Consiglio Direttivo e l’assemblea possono nominare delle Commissioni per la elaborazione di progetti particolari riguardanti il funzionamento e lo sviluppo del CENTRO.
Ogni commissione avrà un relatore e un segretario, opererà in stretto contatto con il Consiglio e dovrà presentare una relazione scritta sul suo operato al Consiglio Direttivo e all’assemblea dei soci.
Art. 25 - L’anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 26 - In caso di scioglimento del CENTRO, l’assemblea deciderà l’attribuzione dei beni residui, rispettando in quanto possibile gli scopi dell’associazione.
Art. 27 - Per quanto non espressamente disposto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e le altre leggi in materia.